Consigli legali e normativa per andare fuori dall'asfalto
ovviamente quando si parla di "andar per boschi" con un cancello come la scrambler, si parla sempre di stradelli con fondo battuto, dove la circolazione deve intendersi sempre consentita, come ha ribadito la Corte di Cassazione, e contrariamente a quanto stabiliscono varie leggi regionali che, in materia, non possono porsi in contrasto con la legge nazionale (C.d.S.).
Riporto di seguito un vademecum sulla normativa in vigore, anche a livello regionale.
Poiché è sempre possibile trovare un tutore dell'ordine un po' troppo ligio al dovere, che ti fa comunque il verbale, costringendoti poi a fare ricorso, sarebbe opportuno farsi una fotocopia e portarsela dietro (resta il fatto che, se non si ha la moto conforme al 100% al c.d.s., cosa rara, un verbale trovano sempre il modo di appioppartelo, per un motivo o per l'altro)
NORMATIVA VIGENTE
Norme generali
Non esiste a livello statale una disciplina specifica sulla circolazione “fuoristrada”.-
Riguardo alla circolazione motorizzata su strade “a fondo naturale” è però possibile fare riferimento al vigente Codice della Strada (D.L. 285/92 e successive modificazioni).-
L’art. 2.1 di tale normativa definisce la “strada” come “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.-
Conseguentemente un’area è definibile come strada quando si riscontra di fatto l’indicata caratteristica (e ciò indipendentemente dall’eventuale inserimento dell’area in una elencazione ufficiale delle strade, ed indipendentemente dall’esistenza di eventuali interventi dell’uomo per approntarle alla circolazione, cfr. in punto ad es. Cons. Stato n. 196/74). La strada così individuata può essere sia privata che pubblica (ricorrendo quest’ultimo caso al presentarsi di ulteriori varie circostanze, tra cui la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere generale, cfr. in punto Cons. Stato n. 1155/01)
L’art. 3.1.48 offre poi la seguente definizione: “SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.”
A fini della legge statale (che in materia prevale sulla legislazione regionale) i sentieri e le mulattiere sono perciò indiscutibilmente delle strade, sia pure a fondo naturale.-
Sulle “strade sentiero” e “strade mulattiera” la circolazione motorizzata è quindi regolamentabile ai sensi del successivo art. 6.4 che recita: “L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di polizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati.-“
In altre parole ciò significa che sulle “strade sentiero” e “strade mulattiera” la circolazione non può essere vietata o limitata in via generale da leggi regionali, ma solo con provvedimenti specifici, motivati ai sensi della sopra indicata norma, adeguatamente pubblicizzati, ed emessi “dall’ente proprietario della strada”.-
I sentieri e le mulattiere ben possono essere pedonalizzati, ma unicamente con provvedimenti adottati nelle stesse forme con cui si pedonalizzano le altre strade.-
Inoltre occorre sottolineare che le ordinanze di pedonalizzazione possono essere emesse solo per i motivi indicati nel citato art. 6, e non anche per motivi diversi. Per fare un esempio, quindi, potrebbe essere opinabile l’ordinanza di un Comune che vietasse il transito su una strada sterrata a tutti mezzi “escluso quelli agricoli” ove l’ordinanza non spieghi perché i motocicli creino più usura della strada e più intralcio alla circolazione di un mezzo agricolo.-
DUNQUE LA CIRCOLAZIONE SU STRADE SENTIERO E STRADE MULATTIERA DEVE RITENERSI CONSENTITA IN ASSENZA DI CONTRARIA SEGNALAZIONE AL RIGUARDO CON APPOSITA CARTELLONISTICA
Nulla, invece, è previsto nella legge statale con riferimento alla circolazione “fuoristrada” nel senso stretto del termine. Al riguardo assumono quindi rilievo le norme di legge regionale ricapitolate di seguito.-
Norme regionali
Valle d’Aosta:
Piemonte:
La legge regionale 32/82 all’art. 11 recita: ”Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada. Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali ….”.-
La norma appare quindi in palese contrasto con la interpretazione sopra delineata, e si auspica venga disapplicata.-
Il medesimo articolo 11 permette poi ai Comuni, sentite le Comunità Montane, di individuare percorsi “ a fini turistici e sportivi … anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 …”.-
Sono in discussione proposte di modifica della attuale normativa, che peraltro non paiono mutare l’ambito concettuale riferimento, ossia il tentativo di limitare la circolazione anche sulle strade a fondo naturale.-
Esistono inoltre numerose leggi di istituzione di parchi naturali ed aree protette in cui vieta in detti ambiti localizzati di “esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada”.-
Liguria:
La legge 38/92 “…disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche e private anche a fondo naturale o stabilizzato …. “ (art. 2) vietando in via generale il transito “fuoristrada””.-
Tale normativa appare quindi coerente con l’interpretazione del Codice della Strada cui si aderisce. Peraltro i soggetti chiamati ad applicarla, basandosi anche su circolari interne della Regione di segno opposto, hanno di fatto interpretato la legge in senso restrittivo sanzionando anche la circolazione sulle strade a fondo naturale (tanto è vero che la nota sentenza della Corte di Cassazione di cui si dirà oltre è stata provocata proprio dalla opposizione a 4 verbali di accertamento di infrazione elevati in forza della norma in questione).-
L’art. 4 della legge offre poi la possibilità di individuare “…tracciati … per la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati al fine dello svolgimento di attività turistiche sportive ricreative.”. Detta possibilità è peraltro esclusa per le aree considerate protette secondo un lungo elenco di tipologie, elenco così ampio da rendere lo strumento offerto di fatto scarsamente praticabile.
L’art. 6 offre invece ulteriori limitate possibilità di deroga al divieto di transito fuoristrada in caso di gare e manifestazioni (non più di due volte all’anno per percorso).-
L’art. 5, infine, subordina la realizzazione degli impianti fissi (che altra legge regionale rende possibili solo su aree destinate ad “attrezzature ed impianti” secondo il PTCP) alla approvazione da parte della Regione di apposito studio di impatto ambientale.-
Lombardia:
E’ in vigore la legge regionale 8/76 (come modificata dalla legge 80/89) che all’art. 26 recita: “E’ vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di cui al precedente art. 21 (strade di smacchio, mulattiere e itinerari turistici pedonali), nonché in quelle di carattere silvo pastorale riconosciute dai Comuni interessati, nelle mulattiere e nei sentieri. E’ altresì vietato il transito fuoristrada di mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, sui terreni del demanio forestale della regione, nonché in tutti i boschi e nei pascoli. I Comuni individuano le zone o i tracciati sui quali possono utilizzare temporaneamente percorsi motociclistici in relazione a prove o manifestazioni agonistiche imponendo tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia ed alla assoluta tutela degli ambiti interessati, compreso l’eventuale versamento di un deposito cauzionale …”
Anche tale norma appare quindi in palese contrasto con la interpretazione sopra delineata, e si auspica venga disapplicata.-
L’art. 24 della legge 1/93 detta poi norme più particolari relative alle modalità di richiesta ed autorizzazione delle gare.-
Veneto:
La legge14/92 disciplina la circolazione sulle strade silvo-pastorale e definisce queste all’art. 2 quali “vie di penetrazione situate all’interno delle aree forestali e pascolative” ma “escluse le strade adibite al pubblico transito”, e all’art. 3 viene chiesto alle Province e alle Comunità montane di farne elencazione ufficiale . L’ art. 4 vieta quindi la circolazione su di esse di veicolo a motore, salvo eccezioni limitate.-
Anche tale normativa appare di non semplice applicazione, dato che potrebbe essere opinabile la concreta individuazione da parte degli enti locali delle strade non adibite al pubblico transito da assoggettare alla regolamentazione in questione.-
Di rilievo è poi l’art. 5, che genericamente prescrive la possibilità (e forse anche l’obbligo) per i Comuni di individuare nei propri strumenti urbanistici le “aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada”, ed impone la necessità del parere favorevole dei servizi forestali regionali per l’autorizzazione delle manifestazioni sportive.-
Friuli Venezia Giulia:
La materia è disciplinata dalla legge 15/91, modificata dalla legge 39/92 nonché dall’art. 75 della legge 32/96. Con tali norme viene vietata la circolazione fuoristrada, nonché su tutti i sentieri e le mulattiere (art. 1). Inoltre si prescrive che la Regione approvi l’elenco delle strade (comprese le strade agro-silvo-pastorali e “di servizio”) a cui si applica il divieto, essendo queste da equipararsi agli effetti della legge a “percorsi fuoristrada”.-
Ovviamente detta normativa è in contraddizione con i principi indicata in precedenza e fatti propri dalla nota sentenza della Corte di Cassazione.-
L’art. 4 affida all’Assessore Regionale il compito di rilasciare deroghe per gare e manifestazioni “di rilevanza nazionale od internazionale”.-
Trentino Alto Adige:
In Provincia di Bolzano il riferimento normativo è dato dalla legge 10/90, che vieta la circolazione fuoristrada, nonché su sentieri, mulattiere e tracciati “che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza, pendenza o fondo stradale non risultino adatti al transito delle autovetture a due ruote motrici e non siano sottoposti a ordinaria e sistematica manutenzione” (art 2).-
In Provincia di Trento rilevano invece la legge 48/78 e modificazioni, nonché la legge 31/93.-
Detta normativa è particolarmente severa, dato che ammette la circolazione fuoristrada solo su percorsi da approvarsi e soggetti a concessione edilizia, previo studio di impatto ambientale, ossia con procedura di fatto improponibile per la maggioranza dei motoclub potenzialmente interessati. Risultano peraltro ammesse deroghe per manifestazioni e gare (previo pareri del servizio forestale, del servizio urbanistica e del servizio protezione ambiente).-
Emilia Romagna:
L’art. 13 della l. 13/81 prescrive che entro un anno dalla sua entrata in vigore la regine approvi “prescrizioni di polizia forestale” sulla circolazione di autoveicoli a motore nei boschi, sui pascoli e sui prati. Molto in ritardo sul termine previsto, la Regione ha poi approvato dette prescrizioni (deliberazione di giunta 182/95) prevedendo agli art. 81 e 82 il divieto (salvo limitate eccezioni) di transito sulle strade e piste forestali, nonché su quelle poderali ed interpoderali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, ed ovviamente fuoristrada nel senso più propriamente detto.-
Siffatta normativa ricade sotto i rilievi già espressi in relazione alla normativa di altre regioni riguardo la non sanzionabilità per tale vie della circolazione sulle strade a fondo naturale.
In aggiunta si può osservare come sia di opinabile legittimità l’espansione delle ipotesi sanzionate contenute nel regolamento approvato dalla giunta rispetto a quelle indicate nella legge regionale. Quest’ultima, infatti, opera riferimento solo agli “autoveicoli” e solo ai “boschi, pascoli e prati”.-
E’ peraltro prassi di molte amministrazioni comunali di emettere ordinanze di divieto del transito fuoristrada e/o sulle strade a fondo naturale del proprio territorio.-
Teoricamente tali ordinanze potrebbero essere validamente emesse ai sensi del Codice della Strada, ma raramente si rinvengono nelle stesse motivazioni adeguate e conformi alle prescrizioni della legge.-
Toscana:
La legge 26/98 “…detta la disciplina della circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade indicae dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada ….” (art. 1), e quindi apparentemente tra tutte le leggi regionali è l’unica ad operare il corretto riferimento alla normativa statale primaria. L’art. 6 permette alle Province di individuare percorsi fissi in cui sia consentita la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore (salvo che sulle aree vincolate indicate nell’art. 2 e previo parere vincolante dei Comuni e consenso dei proprietari e conduttori dei fondi interessati).-
L’art. 8 permette inoltre alle Province di autorizzare gare e manifestazioni con modalità analoghe.-
Marche:
L’art. 5 della l. 52/74 vieta la circolazione non autorizzata da l Sindaco del Comune di competenza sui prati, nei pascoli, e negli ambienti naturali aperti al pubblico.-
La disposizione è certamente generica. Non dovrebbe quindi essere possibile, anche a prescindere dalla interpretazione della Corte di Cassazione già tante volte citata, ritenere che con un tale tipo di norma si possa vietare il transito sulle strade a fondo naturale. Per principio comune, infatti, i divieti non si possono applicare al di là dei casi espressamente indicati dalle norme che li prevedono.-
Umbria:
Il riferimento è offerto dalla legge 28/01, che all’art 7 vieta il transito motorizzato fuoristrada, nonché su sentieri, mulattiere e strade di accesso o servizio all’attività agro silvo pastorale, con ciò ponendosi in contrasto con l’interpretazione del Codice della Strada da noi sostenuta.-
Il comma 6 della indicata norma autorizza gli enti competenti per territorio ad individuare “aree e percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare …”
Abruzzo:
La legge 95/00 prescrive che “La disciplina del traffico sulle strade di montagna, non soggette al pubblico traffico motorizzato, è definita dalla Giunta Regionale con regolamento tipo, da approvarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ….Le Comunità Montane, in accordo tra loro e con i Comuni montani, possono individuare circuiti per l’uso dei mezzi fuoristrada motorizzati…”-
Altre leggi regionali vietano “l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada” in particolari aree protette.-
Molise:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-
Lazio:
La legge 29/87 (in punto ribadita dalla legge 39/02) contiene all’art. 1 premessa analoga a quella adottata dalla legge ligure (ossia individua come ambito di applicazione la circolazione al di fuori delle strade pubbliche e private) ma in tale premessa il riferimento viene limitato alle sole strade “carrozzabili” nulla però dicendo sul fatto che queste abbiano fondo naturale o meno. Contraddittoriamente, poi, il medesimo articolo inserisce tra le aree in cui è espressamente vietato circolare i sentieri, le mulattiere e le piste di esbosco.-
L’art. 7 consente deroghe non più di due volte all’anno per manifestazioni e gare.-
L’art. 5 attribuisce poi ai Comuni la facoltà di “individuare zone adibite allo svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche”, previo peraltro parere dell’Ispettorato dipartimentale forestale, verifica della situazione idrogeologica ed inserimento delle aree autorizzate nello strumento urbanistico generale. Peraltro l’art. 93 della successiva legge 14/99 ha riservato alla Regione un compito di controllo su tali autorizzazioni.-
Campania:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-
Puglia:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-
Basilicata:
Non esiste normativa regionale sull’argomento, salvo la legge 28/99 istituiva della riserva regionale Bosco Pantano di Polidoro, che vieta in tale area “…l’uso di qualsiasi mezzo motorizzato fuoristrada lungo la spiaggia e la duna …”.-
Calabria:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-
Sardegna:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-
Sicilia:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-
La Corte di Cassazione con sentenza n. 2479/02 ha ribadito che ai sensi delle vigenti norme i sentieri (e, aggiungiamo noi, a maggior ragione le mulattiere e i tratturi) sono da considerarsi “strade” ai sensi del Codice della Strada il quale, per essere norma di legge statale, non può in punto essere derogato dalle norme di legge regionale.-
ISTRUZIONI IN CASO DI CONTESTAZIONI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Come sopra indicato, l’interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione delle esistenti norme sul “fuoristrada” in senso lato è autorevole ma di per se non garantisce l’unanimità di opinioni in punto.-
Può quindi accadere, ed anzi in effetti accade frequentemente, che tutori dell’ordine incaricati di far rispettare le vigenti leggi regionali contestino la legittimità di transiti motorizzati su sentieri, mulattiere, tratturi o carrrarecce pur in assenza di validi divieti emessi ai sensi dell’art. 6 del Codice della Strada.-
In tali casi, a parte ovviamente un pacato tentativo di convincimento dell’agente verbalizzante, il motociclista interessato potrebbe solo assicurarsi che nel relativo verbale il fatto contestato venga correttamente descritto come “transito su sentiero, mulattiera o carrareccia”, e non genericamente descritto come transito “fuoristrada” secondo il concetto comune ma atecnico della parola.-
Fatevi una fotocopia di quanto sopra e portatevela dietro, non si sa mai che possa servire per una pacata coversazione con gli agenti verbalizzanti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2011 21:30 da shining.)
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